Pronuncia del CdS sul progetto di integrazione trans-padano Broni-Pavia-Mortara
Pubblicato il: 2/5/2024
Nell'operazione, Infrastrutture Lombarde S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti; S.A.Bro.M S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Stefano Angeloni; WWF Italia è difesa dall'avvocato Paola Brambilla; Associazione Irrigazione Est Sesia è rappresentata dall'avvocato Ignazio Pagani.
La sentenza impugnata ha riunito due ricorsi: il primo presentato da un cospicuo numero di persone fisiche nel 2007 per annullare la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 4 maggio 2007, n. 8/4659 per l'approvazione del progetto preliminare dell'Autostrada regionale "Integrazione del sistema trans-padano: direttrice Broni-Pavia-Mortara"; il secondo promosso da Infrastrutture Lombarde S.p.A. per annullare il decreto Ministeriale n. 223 del 28 luglio 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale il Ministero decreta “giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto «Integrazione del Sistema Infrastrutturale Transpadano - Direttrice Broni-Pavia-Mortara» presentato dalla medesima società.
Per effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato con il secondo ricorso, il primo era stato dichiarato improcedibile poiché il progetto preliminare approvato nel 2007 era ormai superato dal diniego ministeriale del 2016 all’esito della Conferenza di servizi. Il secondo era stato respinto.
La sentenza impugnata ha innanzitutto respinto il primo motivo del ricorso che eccepiva un’incompetenza ministeriale qualificandolo come una censura di eccesso di potere per sviamento nell’esercizio del potere di valutazione di compatibilità ambientale con giudizi afferenti più propriamente al progetto e ritenendo che il giudizio espresso sulle due direttrici autostradali non costituisse una lesione delle prerogative della Regione Lombardia nella valutazione del progetto ma sostanziasse il complessivo giudizio sulla V.I.A. Per il resto respingeva tutte le censure sul merito tecnico del parere oltre a quella sull’illegittimità derivante dall’omessa partecipazione ai lavori del delegato regionale, assente alla seduta della Commissione tecnica che adotta il parere n. 2001 del 2016.
Infrastrutture Lombarde S.p.a. ha presentato appello sulla scorta di cinque motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta Spese compensate.