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Accolto l'appello di ATI Società Cooperativa per il servizio di smaltimento rifiuti nel Comune di Ercolano


Pubblicato il: 2/6/2024

Nel contenzioso, ATI Società Cooperativa è affiancata dall'avvocato Germano Scarafiocca; Velia Ambiente S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Di Nunno; il Comune di Ercolano è difeso dall'avvocato Nicola Mainelli.

L’oggetto del presente giudizio è costituito: dal provvedimento di aggiudicazione (a favore del RTI costituito da ATI Società Cooperativa e Ecoffice S.r.l.) del Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata (SUA NA 1), registro decreto n. 77 del 4 marzo 2022, comunicato a mezzo pec, il successivo 7.03.2022, avente ad oggetto il servizio di raccolta integrata di rifiuti sul territorio del Comune di Ercolano; dal disciplinare di gara e del connesso bando (pubblicato sulla GUUE del 25 giugno 2021 e sulla GURI del 28 giugno 2021), con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti di capacità richiesti per la partecipazione; dai verbali di gara, tra cui quelli afferenti alla verifica amministrativa e al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicataria; da ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale della procedura.

Tali provvedimenti sono stati impugnati in giudizio dinanzi al Ta.r. per la Campania da Velia Ambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI Velia Ambiente s.r.l. – Due A Tecnology s.r.l., che ha anche domandato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora nelle more intervenuto, con richiesta di subentro in luogo della originaria aggiudicataria.

Nel medesimo giudizio dinanzi al T.a.r. per la Campania l’aggiudicataria ATI – Società Cooperativa ha impugnato, da parte sua, con ricorso incidentale, il bando di gara e il disciplinare di gara.

Con la sentenza n. 6022 del 30 settembre 2022, il T.a.r. per la Campania ha accolto il ricorso principale di Velia Ambiente s.r.l. e rigettato il ricorso incidentale di ATI Soc. Coop a r.l., ritenendo quest’ultima sprovvista del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7.3 lett. g) del disciplinare di gara.

ATI Soc. Coop. a r.l. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la pronuncia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso principale di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.