Improcedibile il ricorso di E-Distribuzione contro il Comune di Nurachi
Pubblicato il: 2/6/2024
Nel contenzioso, E-Distribuzione S.p.A. è affiancata dall'avvocato Roberto Candio mentre il Comune di Nurachi è assistito dagli avvocato Mauro Barberio e Stefano Porcu.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento del provvedimento n.38 del 4 gennaio del 2010 con il quale il Comune di Nurachi, in provincia di Oristano, le aveva rappresentato – in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 2009 - la necessità di sostituire, nel progetto proposto per la realizzazione dell’allaccio di Abbanoa in Località Palabidda, la linea aerea originariamente prevista con un cavidotto interrato.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: A) violazione, erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 103 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale così come integrato con le deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Sarda NN. 16/3 del 24.4.2007 e 11/17 del 20.3.2007 nonché dei principi di cui agli artt. 146 e 159 del D.lgs 22.1.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.; carenza d’istruttoria e di motivazione; errore nei presupposti di fatto e di diritto. B) Violazione, erronea e falsa applicazione della norma transitoria contenuta nel punto 4 della deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 19.11.2009 con la quale veniva adottato il piano urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Urbanistico Regionale, eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nuraghi, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
In diritto si osserva che, con memoria depositata il 23 ottobre del 2023, per il tramite del proprio difensore, la parte appellante ha rappresentato di avere ritirato l’originaria domanda di autorizzazione e di aver riformulato il progetto con la previsione dell’integrale interramento della linea elettrica, così deducendo di non avere più interesse alla decisione del gravame.
Tale circostanza sopravvenuta rende improcedibile l’appello.