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Accolto l'appello di Pratolungo Immobiliare S.r.l. contro Roma Capitale


Pubblicato il: 2/6/2024

Nella vertenza, Pratolungo Immobiliare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Ciaglia e Patrizio Leozappa; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Michele Memeo.

La Pratolungo Immobiliare s.r.l. ha adito il T.a.r. per il Lazio per chiedere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 874/2014, pubblicata il 10 febbraio 2014, pronunciata dalla Sez. I della Corte d’Appello di Roma a definizione del giudizio di rinvio R.G. 2919/2010, regolarmente notificata a Roma Capitale in data 15 maggio 2014 ed avente autorità di giudicato.

Con tale sentenza, in accoglimento dell’appello della società Pratolungo Immobiliare s.r.l., Roma Capitale veniva condannata “al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 993.540,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo”, nonché al “pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidate: in € 12.000 per il primo grado; in € 13.000 per il primo giudizio d’appello; in € 13.000 per il giudizio di cassazione; in € 14.000 per il presente giudizio di rinvio, ponendo a carico del Comune le spese delle c.t.u. disposte in primo grado ed in appello".

Il T.a.r. per il Lazio, sez. II, con sentenza n. 9240 del 2023, in accoglimento di una specifica eccezione del Comune di Roma Capitale, riduceva la somma liquidata dalla Corte di Appello con la menzionata sentenza, in forza di un pagamento che Roma Capitale assumeva di avere eseguito, in connessione con la medesima vicenda espropriativa, dopo la pubblicazione della sentenza di condanna e che il T.a.r. riteneva di dover considerare, trattandosi di fatto sopravvenuto rispetto al giudicato civile.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Pratolungo Immobiliare s.r.l. per chiederne la riforma in quanto erronea nella parte in cui ha accolto la eccezione di sopravvenuta estinzione parziale del debito, trattandosi, a suo dire, di eccezione tardiva, che il Comune avrebbe dovuto far valere nel corso del giudizio civile ed ormai preclusa dal giudicato civile, non potendo peraltro il giudice amministrativo accertare la portata di fatti estintivi riferiti a pretese creditorie (risarcimento del danno per fattispecie di occupazione acquisitiva) la cui verifica era rimessa alla cognizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Roma Capitale alla rifusione in favore della appellante delle spese del presente grado che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.