Respinto il ricorso in materia di doppia imposizione avanzato da Infraestructuras Energeticas Europa S.L.
Pubblicato il: 1/29/2024
L'avvocato Marialucrezia Turco ha affiancato Infraestructuras Energeticas Europa S.L.
La società spagnola Infraestructuras Energeticas Europa S.L. aveva richiesto il rimborso delle ritenute applicate - nella misura del 12%, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, dalla società italiana Parco Serra Pelata s.r.l. sugli interessi che questa ha corrisposto nel 2007 alla predetta.
La quale ultima aveva dedotto di essere divenuta creditrice della società italiana dopo averne acquisito dalla GAMESA ENERGIA s.a., la totalità del pacchetto azionario, ed essersi impegnata con la cedente ad estinguere il debito residuo derivante dal finanziamento che la stessa GAMESA ENERGIA s.a. aveva in precedenza concesso alla predetta PARCO SERRA PELATA s.r.l., per poi rivalersi nei confronti di quest’ultima società italiana.
L’Agenzia delle entrate ha emesso un provvedimento di diniego, evidenziando il mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere della prova circa il possesso dei requisiti necessari per l'esenzione, in particolare con riferimento al 'beneficiario effettivo" ed all’ "assoggettamento ad imposizione".
Avverso il diniego, la società spagnola ha presentato ricorso, che l’adita Commissione tributaria provinciale di Pescara ha accolto, ritenendo provati e sussistenti i presupposti per il richiesto rimborso.
L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi.
La Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.