Respinto il ricorso di Degas Investments contro AE
Pubblicato il: 2/6/2024
Nel contenzioso, Degas Investments S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Polito.
A seguito di attività di verifica svoltasi nei confronti di due controllate della ricorrente (Ivela S.p.a. e Ivela Immobiliare S.p.a.), che unitamente alle altre del gruppo hanno esercitato l’opzione per il regime consolidato nazionale, con riferimento all’anno d’imposta 2005 il 4 maggio 2010 veniva notificato a Ivela Immobiliare avviso di accertamento, al quale la stessa prestava acquiescenza, che prevedeva il recupero a tassazione dell’importo delle riserve in sospensione d’imposta iscritte a bilancio, con altresì l’incremento delle imposte sostitutive pari ad € 868.848. L’importo delle riserve veniva così ripreso a tassazione per € 5.614.680, inclusa l’anzidetta somma versata a titolo di imposta sostitutiva, riassuntivamente ipotizzando che la Ivela Immobiliare con operazioni elusive avesse voluto distribuire le riserve di rivalutazione senza tassarle, utilizzando le perdite di altre società del gruppo
La maggior imposta, atteso il regime di consolidato, non veniva liquidata, se non con l’atto di accertamento di secondo livello notificato il 4 novembre 2010 alla ricorrente Degas Investments in qualità di consolidante.
Avverso tale atto Degas Investments, quale consolidante, proponeva istanza di autotutela, allegando appunto il mancato scomputo delle imposte sostitutive già versate dalla consolidata.
In esito all’istanza di autotutela, l’Agenzia, con relativo provvedimento, accoglieva parzialmente la stessa, riconoscendo lo scomputo di soli € 572.169, poiché in data 1° luglio 2005 la Tibia s.r.l., società anch’essa del gruppo Mythos, dopo la cessione della partecipazione da parte della Degas Investments s.r.l., aveva proceduto alla distribuzione delle riserve a due soci, trasferendo ad essi un credito d’imposta per € 296.679, che dunque non poteva essere oggetto di scomputo. Venivano quindi notificate alle due società DEGAS e IVELA separate cartelle di pagamento per l’importo risultante dall’atto di autotutela, in sede di versamento non avendo la DEGAS pagato un minore importo come visto sopra.
Propongono le due società, DEGAS e IVELA, due distinti ricorsi in cassazione, rubricati rispettivamente RG 1724 e 1726 del 2015, affidati entrambi a cinque motivi. L’Agenzia resiste ad entrambe le impugnative con appositi controricorsi.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.500,00 per ognuna delle due controversie per onorario, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.