Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di A2A S.p.A. in materia di rimborso IRES


Pubblicato il: 2/1/2024

Nel contenzioso, A2A S.p.A. è affiancata dagli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro.

A2A s.p.a. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza COMM.TRIB.REG, LOMBARDIA. n. 4200/2021.

Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 23863 del 2019, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di parte dell’Ires versata per l’anno di imposta 2010.

La contribuente, a seguito di una complessa operazione societaria, era divenuta titolare di una partecipazione, pari al 6,55 per cento, nella Holding AlpiqH – capogruppo del Gruppo Alpiq operante nel settore dell’energia– fiscalmente residente nel cantone svizzero di Neuchatel, incluso nei paesi c.d. black list, e la cui attività prevalente consisteva nella gestione di partecipazioni e nel finanziamento di circa duecento altre società. In data 31 maggio 2010, la A2A s.p.a. dismetteva la partecipazione nella AlpiqH; dalla vendita, per il corrispettivo di euro 306.105.045,00, emergeva una minusvalenza fiscalmente rilevante di Euro 198.177.966,00 rispetto al costo di euro 504.283.041.

La contribuente, per ragioni prudenziali – nel dubbio in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 101 comma 1 t.u.i.r. – non deduceva la minusvalenza dal reddito imponibile, versando, pertanto, a titolo di Ires, la maggior somma di euro 54.498.949,99 (pari al 27,5 per cento di euro 198.177.997,00). Successivamente dopo aver presentato istanza di interpello cui l’Amministrazione non dava risposta, con istanza del 21 dicembre 2012, chiedeva la somma a rimborso.

Formatosi sull’istanza provvedimento implicito di rigetto, impugnava il silenzio rifiuto.

Avverso della sentenza la contribuente ricorre in Cassazione.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 40.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.