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Arvin Replacements Products S.r.l. vince il contenzioso in materia cash pooling contro AE


Pubblicato il: 2/3/2024

Nel contenzioso, Arvin Replacements Products S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla.

In data 2 Marzo 2007 i militari della Guardia di Finanza redigevano processo verbale di constatazione nei confronti della società Arvin Replacement Products srl, corrente in Torino, in via Principe Tommaso, n. 36. Nel particolare, emergeva che la società verificata avesse sottoscritto un contratto di cash pooling in data 10 maggio 1999, secondo la formula dello “zero balance system” con la Arvin Meritor Finance Ireland, società di diritto irlandese e sua controllante.

Nelle intenzioni dichiarate il contratto si sostanzia nella gestione di una tesoreria accentrata fra tutte le società afferenti al medesimo gruppo, ove ciascuna si impegna a trasmettere nel conto corrente bancario comune -tenuto dalla capofila- tutte le somme attive e a ricevere il ripianamento delle somme passive ad ogni fine di giornata, in modo che il saldo contabile di ciascuna consorziata sia sempre pari a zero, come lascia intendere la stessa intitolazione.

Sulla base del processo verbale di constatazione, l'Ufficio adottava atto impositivo notificato il 27 maggio 2008, con ripresa a tassazione del maggior reddito maturato in ragione degli interessi induttivamente determinati per il deposito di somme continuativamente implementato presso la tesoreria della società controllante. L’Amministrazione finanziaria disconosceva infatti il contratto di tesoreria, ritenendo semplicemente essersi verificato un trasferimento di ricchezza con disponibilità di liquidità a favore della controllante, cui avrebbe dovuto seguire una remunerazione a favore della controllata, indice di maggior capacità contributiva, donde la ripresa a tassazione di Irpeg ed Irap per l’anno di imposta 2004.

La società contribuente avversava la ricostruzione così operata dall’Ufficio e impugnava l'atto impositivo, trovando apprezzamento presso il giudice di prossimità, donde interponeva appello l'Amministrazione finanziaria, trovando però esito nella conferma della sentenza di primo grado.

Ricorre quindi l'Agenzia delle entrate, per il tramite del proprio patrono ex lege, affidandosi a tre strumenti, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemila/00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge.