Lucchini ricorre al Tar contro il Comune di Trieste
Pubblicato il: 12/14/2023
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Lucchini S.p.A., in amministrazione straordinaria, contro una nota del Comune di Trieste inerente la rimozione di rifiuti.
Lucchini s.p.a. è stata assistita dallo studio legale Barzazi con il name partner avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia,
La decisione, presa dal collegio guidato dal Presidente Carlo Modica de Mohac, stabilisce che la nota impugnata non possiede un carattere provvedimentale.
Il ricorso era stato presentato in seguito alla comunicazione da parte del Comune di Trieste dell'avvio di un procedimento ex D.Lgs. n. 152/2006 per l'abbandono di loppa granulata sull'arenile e nello specchio acqueo adiacente. La società aveva sollevato una serie di censure, tra cui la violazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e diversi vizi di eccesso di potere.
Il TAR, esaminando il contenuto della nota, ha stabilito che essa non aveva natura di provvedimento amministrativo e, pertanto, non era immediatamente lesiva della posizione soggettiva della ricorrente. In particolare, la nota era qualificata come una semplice comunicazione di avvio del procedimento, senza alcun contenuto dispositivo o autoritativo.
Il Tribunale ha rilevato che la nota non attribuiva una specifica responsabilità definitiva alla Lucchini S.p.A., ma era piuttosto un invito a ripristinare lo stato dei luoghi, senza alcun obbligo coattivo. Inoltre, era prevista un'ulteriore istruttoria per verificare la responsabilità dell'abbandono dei rifiuti.
Dato il carattere non provvedimentale dell'atto e la conseguente mancanza di interesse all'impugnazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La situazione particolare e la potenziale interpretazione equivoca dell'atto hanno portato il TAR a compensare le spese di lite tra le parti.