Respinto l'appello di Teleperformance KS per l'aggiudicazione del servizio di conduzione e gestione interviste ISTAT
Pubblicato il: 2/7/2024
Nel contenzioso, Teleperformance KS Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo Celani e Gianmatteo Nunziante; Centro Statistica Aziendale S.r.l. è difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Dario Capotorto.
La Teleperformance KS (TPKS) Italia s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 febbraio 2023, n. 2481 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 11 novembre 2022 con cui Consip ha aggiudicato al R.T.I. con mandataria la Centro Statistica Aziendale s.r.l. i “servizi di conduzione e gestione di interviste svolte con tecnica CATI per la realizzazione dell’indagine continua sulle forze di lavoro e dei servizi connessi e strumentali per Istat-ID 2516” e in particolare avverso il verbale n. 15 in data 13 ottobre 2022 nella parte in cui la Commissione ha attribuito all’offerta economica del raggruppamento aggiudicatario il punteggio di 11,7989, senza neppure sottoporla ad anomalia, benchè prevedente un ribasso del 37 per cento (a fronte di un ribasso medio del 16 per cento).
Con il ricorso in primo grado la TPKS Italia s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento Centro Statistica Aziendale, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 25 del disciplinare di gara e dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’assunto che il raggruppamento non abbia incluso nel proprio piano di assorbimento i supervisori del fornitore uscente, facendo assolvere detto incarico a co.co.co., e non già a lavoratori subordinati, con grande risparmio dei costi di mano d’opera, in violazione della clausola sociale prevista a pena di esclusione dal predetto art. 25 del disciplinare.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, ritenendo che l’art. 25 del disciplinare non imponga all’aggiudicatario di assorbire il personale addetto alla commessa che è stato assunto dal gestore uscente; e comunque, ove intenda assorbirlo, non è vincolato a mantenere il medesimo inquadramento professionale e trattamento economico già riconosciuto.
Con il ricorso in appello la TPKS Italia s.p.a. ha criticato la sentenza, deducendo che il supervisore è una figura specifica nell’ambito delle interviste e non può essere inquadrato come mero collaboratore, dovendosi applicare la disciplina del lavoro subordinato; ciò sarebbe, del resto, prescritto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015. Conseguentemente, per l’appellante, sarebbe illogica e invalida l’offerta del raggruppamento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.