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Il CdS si pronuncia in materia di misure anti-orso nei comuni della Provincia di Trento


Pubblicato il: 2/8/2024

Nel contenzioso, Associazione Lega Anti Vivisezione (Lav) e Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (Lac) sono affiancate dall'avvocato Claudio Linzola; la Provincia Autonoma di Trento è difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini.

L’Associazione Lega Anti Vivisezione (Lav) e l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (Lac) hanno impugnato, innanzi al Tribunale regionale della Giustizia amministrativa di Trento, la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento del 25 giugno 2021 n. 1091, avente ad oggetto «Linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'articolo 16 della direttiva Habitat», nonché l’ordinanza del Presidente della Provincia di Trento del 18 giugno 2021, avente ad oggetto la «Collocazione urgente di campane metalliche anti-orso nell’ambito della raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano nei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno».

Il Tribunale amministrativo: i) ha annullato, sulla base di quanto affermato dallo stesso Tribunale con sentenza 29 settembre 2021, n. 150, i paragrafi 5.31 e 6 delle citate Linee guida; ii) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del terzo motivo di ricorso, in quanto la previsione delle Linee guida oggetto di impugnazione sarebbe stata già stata annullata con la citata sentenza n. 150 del 2021; iii) ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, in quanto le Linee guida hanno natura di atto generale non immediatamente lesivo; iv) ha respinto il quarto motivo di ricorso relativo all’ordinanza contingibile e urgente del 18 giugno 2021, ritenendo l’ordine del Presidente della Provincia coerente con le finalità perseguite e definito nei contenuti.

Le ricorrenti di primo grado hanno proposto appello. Si è costituita in giudizio la Provincia chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso in appello, indicato in epigrafe; condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado giudizio, in favore della Provincia resistente, che si determinano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

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