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Rigettato il ricorso di Asa Servizi per l'edificazione di un collegamento stradale


Pubblicato il: 2/8/2024

Nella vertenza, Asa Servizi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino.

ASA è impresa che opera nel settore degli imballaggi di metallo. Nel 2013 acquistava un’area piuttosto estesa ove realizzare il nuovo capannone industriale. Poiché aveva anche bisogno di una strada di collegamento tra il capannone e la strada statale n. 28, veniva convocata conferenza di servizi dallo sportello unico del Comune di Chiusanico cui ANAS partecipava mediante parere scritto del 25 febbraio 2013 in linea di massima favorevole, condizionato alla presentazione di un progetto esecutivo da parte di ASA. Il progetto discusso in conferenza prevedeva un innesto “a T” tra la strada di collegamento e la strada statale n. 28.

Successivamente si instaurava, tra il 2014 e il 2018, un fitto rapporto procedimentale a parte tra ASA e ANAS per la definizione dell’innesto tra la strada di collegamento e la strada statale n. 28.

Nel ribadire che la soluzione “a T” non avrebbe consentito il “rispetto dei criteri di sicurezza”, con la richiamata nota del 19 gennaio 2018 si considerava in ogni caso “la soluzione a rotatoria accettabile” e la relativa “proposta progettuale … soddisfacente e conforme ai criteri della normativa in merito alle dimensioni della corona giratoria e degli elementi modulari”. Seguivano una serie di prescrizioni progettuali riguardanti traiettorie e campi di visibilità smaltimento acque meteoriche, segnaletica e impianto di illuminazione.

Sennonché, parallelamente la stessa ASA proponeva ricorso avverso il ritenuto silenzio di ANAS che si concludeva con tre sentenze del TAR Liguria.

La sentenza del TAR Liguria n. 957 del 2018 formava oggetto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA ove dovute.