Respinto il ricorso di Teknouno S.r.l. per l'appalto di realizzazione di impianti fotovoltaici Isernia-Venafro
Pubblicato il: 2/9/2024
Nel contenzioso, Teknouno S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Dover Scalera e Alfredo Iadanza Lanzaro; NR Genio Civile S.r.l. e Cicchini Impianti S.r.l. sono assistiti dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Emilio Potena e Giulio Potena.
Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, le società NR Genio Civile S.r.l. e Cicchini Impianti S.r.l. impugnavano dinnanzi al T.a.r. Molise il provvedimento di aggiudicazione in favore della Teknouno S.r.l. della procedura negoziata indetta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia Venafro per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovaltaici, a seguito del ritiro in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore del costituendo RTI formato dalle ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti esponevano che il costituendo RTI da esse composto aveva partecipato alla citata procedura negoziata, conseguendo, in un primo tempo, l’aggiudicazione dell’appalto, disposta con la determina n. 60 del 3 novembre 2022.
Tuttavia, su istanza di autotutela della seconda classificata Tecnouno, il Consorzio disponeva (con determinazione n. 65 del 30 novembre 2022) la revoca dell’aggiudicazione, procedendo alla rettifica di un presunto errore evidente e riconoscibile inficiante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, con particolare riferimento alla mancata attribuzione, in senso favorevole alla Tecnouno, del punteggio tabellare previsto per la valutazione dell’offerta tecnica relativo al “Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015”.
A sostegno del gravame, le ricorrenti, le quali avevano chiesto invano alla stazione appaltante il ritiro in autotutela della predetta revoca di aggiudicazione, contestavano, per un verso, l’erronea valutazione di equivalenza delle certificazioni possedute da Teknouno e l’illegittima attribuzione a quest’ultima del punteggio premiale, per altro verso la decisione di non attribuire alcun punteggio al RTI ricorrente.
La sentenza appellata, pronunciata nella resistenza della stazione appaltante e della Tecnouno, ha accolto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.