Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto l'appello di Romagna Giochi contro il Comune di Bolzano


Pubblicato il: 2/9/2024

Nella vertenza, Romagna Giochi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianfranco Fiorentini mentre il Comune di Bolzano ha assistito dagli avvocati Alessandra Merini, Gudrun Agostini e Bianca Maria Giudiceandrea.

La Provincia Autonoma di Bolzano, con provvedimento del 30 maggio 2017, ha pronunciato la decadenza del provvedimento in data 11 giugno 2013, con cui il sig. Massimo Argnani, amministratore delegato di Romagna Giochi s.r.l, è stato autorizzato alla gestione della “sala dedicata” sita in Bolzano, Piazza Verdi 16/A.

Gli interessati hanno impugnato tale atto dinanzi al T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, che, con la sentenza n. 226 del 29 giugno 2023, ha respinto il ricorso.

Di talché, la Romagna Giochi s.r.l. ed il sig. Massimo Argnani hanno interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi: Error in judicando. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Arbitrarietà e ingiustizia gravi e manifeste. Errata valutazione degli elementi istruttori. Il criterio del “raggio” previsto dalla L.P. n. 13 del 1992 si tradurrebbe in una semplice misurazione in linea retta, ma non potrebbe essere considerato un criterio valido per stabilire le distanze delle sale da gioco dai c.d. “luoghi sensibili”.

Tale previsione sarebbe affetta da incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 41 e 97 Cost., atteso che, in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dal legislatore provinciale, la stessa contemplerebbe un criterio virtuale e non reale, come quello del percorso pedonale più breve, per cui non sarebbe in grado di offrire adeguata tutela alle c.d. “fasce deboli”.

La sentenza di primo grado non sarebbe entrata nel merito della dedotta violazione della direttiva 98/34/CE, oggi direttiva UE 2015/1535, e non avrebbe affrontato la questione relativa all’effetto espulsivo del gioco lecito dal Comune di Bolzano; inoltre, sarebbe stato violato l’art. 41 Cost. Il Comune di Bolzano ha analiticamente controdedotto ed ha concluso per il rigetto dell’appello. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 5693 del 2023). Condanna gli appellanti, in pari misura (ciascuno per € 2.000,00), al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Bolzano.