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Rigettato il ricorso di Doppelmayr Italia per la realizzazione e gestione del collegamento Pontebba-Pramollo-Nassfeld


Pubblicato il: 2/9/2024

Nel contenzioso, Doppelmayr Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Comandè; Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Beatrice Croppo, Daniela Iuri e Ettore Volpe.

La società Doppelmayr Italia s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia avverso la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 481 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “ L. 241/1990, art. 21 quinquies – Revoca della dichiarazione di pubblico interesse, resa con DGR 1505/13, all’attuazione del project financing per la realizzazione e gestione dell’impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo – Nassfeld e valorizzazione turistica dell’area”, invocandone l’annullamento.

La ricorrente riferiva che, con D.G.R. n. 2926 del 30.12.2008, la Giunta Regionale della RFVG aveva deliberato l’approvazione del testo dell’Avviso indicativo di project financing per la realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba ed il comprensorio sciistico di Pramollo – Nassfeld e per la valorizzazione turistica dell’area.

La società presentava l’unica offerta valida nei termini e, dopo alcuni anni, si giungeva alla declaratoria di interesse pubblico dell’opera. Il costo dell’intervento risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) regolarmente asseverato, e presentato in sede di gara, ammontava ad euro 82.591.307,00.

La ricorrente precisava che, per poter procedere alla dichiarazione di pubblico interesse del project financing, aveva ottemperato alla richiesta inviando alla Regione lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra Regione e Concessionario da porre, unitamente agli altri atti previsti dalla normativa di riferimento, in base alla successiva gara per la selezione del Concessionario.

Con D.R.G. n. 481 del 2018, la Regione revocava la dichiarazione di pubblico interesse, imputando alla società Doppelmayr Italia s.r.l. un sostanziale disequilibrio del PEF, da cui era conseguita l’impossibilità di dare ulteriore corso al procedimento.

Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 74 del 2019, respingeva il ricorso, assumendo la legittimità del provvedimento di revoca, non essendo esigibile la prosecuzione dell’iter in assenza di garanzie circa la prestazione della cauzione relativa agli oneri di gestione e manutenzione, essendo, in effetti, evidente che il consistente impegno finanziario della Regione per la realizzazione dell’intervento in questione andava garantito sotto ogni profilo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.