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Accolto l'appello di Tangenziale di Napoli S.p.A. relativo all'avviso di indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico


Pubblicato il: 2/10/2024

Nel contenzioso, Tangenziale di Napoli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luisa Torchia, Giuseppe Pizzonia, Francesco Giovanni Albisinni e Laura Trimarchi; il Comune di Napoli è assistito dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza.

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, la società Tangenziale di Napoli s.p.a. impugnava l’avviso di pagamento dell’indennità per occupazione abusiva di suolo e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, spedito in forma esecutiva dal Comune di Napoli in relazione alle opere stradali sovrastanti il suolo comunale.

Con lo stesso atto di gravame veniva altresì impugnato il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone (COSAP) del Comune di Napoli, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 19 giugno 2012, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti e nella parte in cui prevede un termine di prescrizione del relativo credito pari a dieci anni.

Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con sentenza 7 marzo 2023, n. 1457, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che lo stesso, secondo il criterio del petitum sostanziale, avrebbe incardinato una controversia afferente la debenza dell’indennità da occupazione abusiva, avente pertanto contenuto meramente patrimoniale, senza che venisse in rilievo la violazione di poteri discrezionali dell’amministrazione, a fronte dei quali la posizione fatta valere avrebbe avuto consistenza di interesse legittimo.

Avverso tale decisione Tangenziale di Napoli s.p.a. interponeva appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando la decisione impugnata e rimettendo la causa al TAR della Campania. Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore di Tangenziale di Napoli s.p.a., delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.