Improcedibile l'appello di Strada dei Parchi S.p.A. in materia di revisione tariffaria autostradale
Pubblicato il: 2/10/2024
Nel contenzioso, Strada dei Parchi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Sara Di Cunzolo.
Strada dei Parchi S.p.A. interpone appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione IV, 10 marzo 2023 n. 4215, che ha accolto il ricorso proposto dalla medesima società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alla richiesta di aggiornamento delle tariffe autostradali, con rigetto peraltro delle censure articolate dalla parte volte all’accertamento della non applicabilità alla fattispecie de qua dell’art. 24, comma 10 bis, d.l. 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25 che, modificando l’art. 13, comma 3 del d.l. n. 162/2019, ha ancora una volta prorogato la sospensione dell’applicazione dell’adeguamento tariffario autostradale per i concessionari per i quali il periodo regolatorio è scaduto all’approvazione del nuovo PEF, nonché in subordine la richiesta di rinvio della questione alla Corte Costituzionale o alla Corte di giustizia relativamente alla normativa de qua, qualora ritenuta applicabile.
L’appellante assumeva peraltro innanzi al Tar che l’art. 13, comma 3 del d.l. 162/2019, anche nella versione originaria non era applicabile alla concessione de qua, in quanto il procedimento di aggiornamento e revisione del piano economico finanziario era stato avviato nel 2013 e non si era concluso per ritardi e inerzie imputabili alla mano pubblica.
Il giudice di prime cure con la sentenza oggetto di appello ha in limine litis rigettato le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dai resistenti Ministeri, rigettando peraltro nel merito le doglianze fondate sull’inapplicabilità del disposto dell’art. 13, comma 3 del d.l. 162/2019, che differisce gli aggiornamenti tariffari al termine ultimo per l’aggiornamento del Pef fissato - per effetto dell’art. 24, comma 10 bis del d.l. 4/2022 (convertito nella l. 25/2022, in vigore dal 27 gennaio 2022) - al 31 dicembre 2023.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite.