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Accolto il ricorso di AE contro Avon Products Inc. in materia di royalties


Pubblicato il: 2/1/2024

Nella vertenza, Avon Products Inc. è affiancata dall'avvocato Alessandra Benedini.

La società di diritto statunitense Avon Products Inc., priva di stabile organizzazione in Italia, con istanze del 16.9.1985 domandava il rimborso dell’Ilor versata, a titolo prudenziale, sulle somme ricevute da società italiana a titolo di royalties, in relazione gli anni 1983 e 1984. L’Intendenza di Finanza opponeva il proprio silenzio rifiuto.

Maturate le condizioni di legge, la società impugnava il diniego tacito opposto alle sue istanze di rimborso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. La contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso perché il requisito dell’assoggettabilità a ritenuta delle somme ricevute a titolo di royalties deve essere valutato in astratto, e pertanto risultava integrato nel caso di specie, mentre l’Intendenza di Finanza replicava che la valutazione deve essere effettuata in concreto e, vertendosi in materia di royalties corrisposte da società italiana a società statunitense, stante il regime convenzionale vigente tra i due Paesi, nessuna ritenuta era stata operata e nessun introito aveva conseguito il fisco italiano. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che alla contribuente dovesse corrispondersi il rimborso richiesto.

L’Intendenza di Finanza spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che rigettava i ricorsi riuniti, confermando la decisione dei primi giudici.

Parte pubblica impugnava la decisione sfavorevole conseguita dalla CTR, innanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Roma, che però dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, del Dl n. 40 del 2010, perché la ricorrente aveva conseguito due decisioni favorevoli nei gradi di merito del giudizio.

Avverso la decisione assunta dalla CTC proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, e la Corte di legittimità accoglieva l’impugnativa, cassando con rinvio la pronuncia contestata, perché la normativa beneficiale ricordata non risulta applicabile in una controversia di rimborso.

La società riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria della Lombardia la quale, ancora ritenendo che l’assoggettamento ad imposizione delle somme corrisposte a titolo di royalties dovesse valutarsi in astratto e non in concreto, accoglieva nuovamente l’istanza della contribuente e disponeva che le fossero corrisposti i rimborsi richiesti.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure depositato memoria.

La Cassazione accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.