Estinto il contenzioso tra AE e BNP Paribas REIM Italy SGR
Pubblicato il: 2/6/2024
Nel contenzioso, BNP Paribas REIM Italy SGR S.p.A. è affiancata dall'avvocato Mario Del Vaglio.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale - previa riunione degli appelli ed a conferma della prima decisione - ha ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione notificati alla BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ed alla Fondazione Enasarco, in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86) su due atti notarili del 10 luglio 2015 e del 25 ottobre 2016, con i quali quest'ultima aveva apportato al Fondo Immobiliare Enasarco Due, gestito dalla prima, un portafoglio di immobili; atti notarili che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86.
Con istanza 9.10.2023 BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR spa ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’Amministrazione Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima (allegate).
La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto la ricorrente Agenzia delle Entrate) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197-198 art. 1 cit., giovando essa anche al co-obbligato in solido Fondazione Enasarco, ai sensi del co. 202 art. 1 cit.