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Rigettato il ricorso di AE contro Siemens Transformers S.r.l.


Pubblicato il: 2/7/2024

Nella vertenza, Siemens Transformers S.r.l. è affiancata dagli avvocati Tonio Di Iacovo e Benedetta Rossi.

L’ Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale - a conferma della prima decisione, resa sui ricorsi riuniti di Siemens Transformers srl e Siemens spa – ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni da essa notificato alle parti in recupero della maggiore sanzione per tardiva registrazione di un contratto di sublocazione, ad uso diverso dall'abitativo, della durata di sei anni.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - con tale avviso di liquidazione l'ufficio aveva applicato la sanzione per tardiva registrazione commisurandola al canone complessivamente dalle parti stabilito per l'intera durata contrattuale (detratto quanto già versato dalla società a titolo di ravvedimento operoso), non ritenendo corretto il versamento della sanzione sulla base dell'imposta di registro dovuta per una sola annualità locativa, come da opzione delle parti contraenti; - diversamente da quanto così preteso dall'amministrazione finanziaria, la base imponibile alla quale ragguagliare la sanzione era costituita - ex artt. 69 e 17, co. 3^, non già 43 d.P.R. 131/86 – dal corrispettivo contrattuale dovuto per una sola annualità, non potendosi concepire una sanzione correlata alle successive annualità in ordine alle quali non era ancora intervenuta alcuna violazione dell'obbligo di registrazione e versamento.

Resiste con controricorso e memoria Siemens Transformers srl, la quale eccepisce preliminarmente, ex art. 1306 cod.civ., il giudicato di annullamento dell'avviso così come formatosi nei confronti della litisconsorte e co-debitrice in solido Siemens spa (sub-locatrice), dal momento che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non era stata dall’Agenzia delle Entrate impugnata per cassazione anche nei suoi confronti.

La Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.