Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile in solido con l’importatore per l’Iva all’importazione.
Pubblicato il: 12/22/2023
Lo Studio Armella & Associati con l'avvocato Sara Armella ha affiancato la società nel contenzioso.
Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile in solido con l’importatore per l’Iva all’importazione.
È questo il principio espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione 22 dicembre 2023 n. 35861, con la quale è stato rigettato il ricorso sollevato dall’Agenzia delle dogane e accolta la tesi prospettata dallo Studio Armella & Associati.
La Suprema Corte ha chiarito che l’Iva all’importazione non rientra nel concetto di obbligazione doganale, trattandosi di un’imposta interna. Del mancato pagamento dell’Iva, pertanto, risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.
L’accertamento doganale è stato integralmente annullato.