Improcedibile il ricorso di Cooperativa Progetto 2000 contro il Comune di Caserta
Pubblicato il: 2/12/2024
Nel contenzioso, la Cooperativa Progetto 2000 S.r.l. è affiancata dall'avvocato Eliseo Laurenza; il Comune di Caserta è assistito dall'avvocato Francesco Maria Caianiello.
La Cooperativa Progetto 2000 a r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 aprile 2021, n. 2738 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. VIII, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale in data 19 settembre 2019 con cui il Comune di Caserta ha annullato in autotutela il provvedimento autorizzativo silenziosamente formatosi sull’istanza in data 14 luglio 2017 per il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo dell’area adiacente all’ospedale civile di Caserta, e al contempo disposto l’immediata cessazione ad horas dell’attività di parcheggio sull’area adiacente all’ospedale stesso.
L’appellante cooperativa ha gestito, dal 1998, il parcheggio a cielo aperto in area a confine con le strutture dell’Azienda ospedaliera di Caserta in forza di autorizzazioni comunali temporanee, l’ultima risalente al 26 luglio 2016, poi rinnovata, nelle more dell’attuazione dei vincoli recati dallo strumento urbanistico, in forza di provvedimenti, cautelari e di merito, del Tribunale amministrativo regionale della Campania su ricorsi dell’appellante avverso atti comunali disponenti la cessazione dell’attività.
Con la determinazione in data 19 settembre 2019, oggetto del ricorso di primo grado, il Comune di Caserta ha annullato in autotutela il provvedimento formatosi per silentium sull’istanza del 14 luglio 2017, disponendo altresì l’immediata cessazione dell’attività di parcheggio.
Con il ricorso in primo grado, riassunto dopo l’annullamento della sentenza per motivi di rito, la Cooperativa Progetto 2000 ha impugnato il predetto provvedimento comunale, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e comunque nella considerazione che l’esercizio dell’attività economica in questione non sarebbe in contrasto con l’interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa tra le parti le spese di giudizio.