Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Officine Immobiliari S.r.l.
Pubblicato il: 2/12/2024
Nel contenzioso, Officine Immobiliari S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco De Leonardis e Oliver Pucillo.
Con l'appello la società Officine Immobiliari S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 1263 del 2022 del Tar Milano, recante rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla medesima parte, odierna appellante, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Cultura prot. 7706 del 9 marzo 2021 (con oggetto “COMO (CO), via Diaz “ex Teatro Cressoni”. Attribuzione premio di rinvenimento ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. 42/2004 e richiesta di accettazione della proposta di premio”).
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello: error in iudicando, violazione degli artt. 88, 89, 90, 92 e 93 d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sussistenza della qualifica di “concessionario di ricerca” in capo a Officine Immobiliari S.r.l., o in subordine sul mancato riconoscimento della qualifica di “scopritore della cosa” in capo alla stessa società; analoghi vizi per illegittimità della percentuale del 9,25% individuata per il premio di rinvenimento; analoghi vizi e violazione degli artt. 41 d.P.R. 597/1973 e 30 d.P.R. 600/1973 per l’inapplicabilità della ritenuta alla fonte a titolo di imposta; analoghi vizi per la mancata partecipazione procedimentale e violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
La parte appellata statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.