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Rigettato il ricorso di Cna Servizi per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi di Livia Tellus Romagna Holding


Pubblicato il: 2/12/2024

Nel contenzioso, Cna Servizi Forlì-Cesena è affiancata dall'avvocato Massimo Beleffi; Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è assistita dagli avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino; Inaz Pro S.r.l. è difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli.

Con avviso di manifestazione d’interesse del 27 settembre 2022 e successiva lettera d’invito del 13 ottobre 2022, la Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. (società in house partecipata da diversi enti pubblici locali della provincia di Forlì-Cesena) bandiva ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. n. 76 del 2020, conv. legge n. 120 del 2020, procedura negoziata per l’affidamento triennale del servizio di elaborazione paghe e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili del personale di Livia Tellus Romagna e delle sue controllate FMI s.r.l., Forlìfarma s.p.a. ed Alea Ambiente s.p.a., di cui risultava aggiudicatario il Rti capeggiato da Inaz Pro s.r.l.t.p.

Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti della procedura proponeva ricorso la seconda classificata (unica altra concorrente in gara) CNA Servizi Forlì-Cesena s.c.c.p.a. deducendo, sotto un primo profilo, che il Rti contointeressato avrebbe dovuto essere escluso per irregolarità fiscali o contributive non definitivamente accertate e false o fuorvianti informazioni fornite, avendo dichiarato di applicare il CCNL Studi professionali, con conseguente scostamento dai dati retributivi del pertinente CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e servizi.

Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso principale e dichiarava conseguentemente improcedibile per carenza d’interesse il ricorso incidentale.

Avverso la sentenza ha proposto appello la CNA.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.