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Il CdS si pronuncia sull'affidamento dei lavori di bonifica dell'ambito territoriale estrattivo ATEg11


Pubblicato il: 2/12/2024

Nella vertenza, Parco locale di interesse sovracomunale del Roccolo; Comune di Busto Garolfo e Comune di Casorezzo sono affiancati dagli avvocati Damiano Pallottino, Cristina Seccia e Angela Sarli; Città Metropolitana di Milano è assistita dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Tiziana Sgobbo e Nadia Marina Gabigliani; Solter S.r.l. è difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Luca Prati.

Il Parco locale di interesse sovracomunale del Roccolo, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo hanno impugnato la sentenza n. 1534/2021, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, previa loro riunione, ha respinto i ricorsi R.G. n. 2652/2016 e R.G. n. 2895/2017, proposti dagli appellanti.

In punto di fatto, in data 16 giugno 2015, la società Solter Soluzioni Ambientali s.r.l. (di seguito anche Solter s.r.l. o Solter) ha presentato alla Città metropolitana di Milano un piano per la gestione produttiva e il recupero di un ambito territoriale estrattivo denominato ATEg11, già interessato da precedente attività estrattiva e discarica, in area sita a cavallo tra il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo, all’interno del Parco naturale locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) del Roccolo.

A conclusione di un articolato procedimento, sono stati rilasciati in favore della Solter la V.Inc.A. (decreto dirigenziale n. 4067/2016 del 9/5/2016), la VIA (con decreto dirigenziale n. 6875/2016 del 22 luglio 2016) e l’A.I.A. (con decreto dirigenziale n. 7639/2017 del 20 settembre 2017). I predetti atti sono stati impugnati davanti al T.a.r. Lombardia; il giudice di primo grado, dopo averli riuniti, ha respinto i predetti ricorsi, condannando le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, per difetto di interesse, e in parte infondato.