Respinto l'appello di Immobiliare Sporting Club Monza contro il Ministero della Cultura
Pubblicato il: 2/13/2024
Nel contenzioso, Immobiliare Sporting Club Monza S.p.A. è affiancato dagli avvocati Antonella Anselmo e Bruno Santamaria.
Immobiliare Sporting Club Monza s.p.a. è proprietaria di una struttura sociale gestita dall’Associazione Sporting Club di Monza, sita in prossimità del Parco di Monza e composta da un fabbricato (Villa Tagliabue) e un’area ospitante una piscina (progettata dall’Arch. Giulio Minoletti); all’interno di quest’ultima, inoltre, è attualmente presente un’opera in ceramica policroma eseguita dalla Società Ceramica Italiana di Laveno, denominata “scultura astratta per giochi subacquei” (la “Scultura astratta”) e fino al 2016, sempre all’interno della piscina, vi era anche il “Delfino” di Lucio Fontana, statua in ceramica di Albissola policroma.
Nel 2015 né la piscina, nè il Delfino, erano stati dichiarati di interesse culturale ex. artt. 10, co. 3 e 13 del D.l.gs. n. 42/2004. Tuttavia, l’appellante – che aveva deciso nel 2015 di espatriare (in ambito UE) il Delfino - riferisce che, data l’indiscussa valenza artistica del bene, aveva richiesto un parere legale, ottenendo l’indicazione di poter disporre la vendita, in carenza di vincoli alla sua circolazione.
Quindi, dovendo consegnare l’opera alla società InnAuction di Innsbruck, incaricata della vendita all’asta, l’Immobiliare Sporting Club di Monza aveva presentato la relativa istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione all’Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza di Verona.
Con il provvedimento del 4/11/2015, l’Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza di Verona aveva emesso l’attestato di libera circolazione (ALC).
Con la nota del 19/1/2017, la Soprintendenza di Monza e Brianza ha ingiunto all’Immobiliare Sporting Club Monza S.p.A. di riportare il Delfino all’interno della piscina, siccome la statua e la piscina sarebbero da considerarsi un tutt’uno inscindibile, dal punto di vista stilistico e strutturale e, pertanto, l’asportazione del Delfino sarebbe avvenuta in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 42/2004.
La società appellante ha impugnato tale nota avanti il Tar per la Lombardia che, con la sentenza n. 1333/2018, ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa la loro riunione, respinge gli appelli e compensa le spese di lite.