Inammissibile il ricorso di Monte Barbaria Srl relativo all'installazione di impianti radiotrasmittenti
Pubblicato il: 2/13/2024
Nella vertenza, Monte Barbaria S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alessandro Callegari, Roberto Orfeo e Michela Reggio D'Aci; il Comune di Valdobbiadene è assistito dagli avvocati Ludovica Bernardi e Luigi Garofalo; Società Consortile R5 a r.l., O-Sphera S.r.l., D-Sphera S.r.l., P-Sphera S.r.l., Associazione Radio Maria Aps, sono difese dagli avvocati Avilio Presutti e Felice Vaccaro; Centro di Produzione S.p.A. è rappresentato dagli avvocati Bruno Guglielmetti e Chiara De Bari.
Con ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a. notificato il 10 gennaio 2022 e depositato l’8 febbraio 2022 la Monte Barbaria S.r.l., proprietaria di un rifugio con annessi fabbricati accessori e di alcune strutture (tralicci) funzionali alla radio-diffusione siti in località Monte Barbaria sulla sommità del Monte Cesen nel Comune di Valdobbiadene, ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2021, n. 6140 (notificatale dal Comune di Valdobbiadene in data 10 novembre 2021), che ha integralmente respinto, previa loro riunione, i ricorsi in appello nn. 4539, 4540 e 4542 del 2016 R.G. dalla stessa presentati avverso le sentenze del T.A.R. per il Veneto nn. 50, 51 e 53 del 20 gennaio 2016.
Nel dettaglio, ha domandato, in fase rescindente, la revocazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2021, n. 6140.
Ha chiesto, quindi, in sede rescissoria, la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 50 del 20 gennaio 2016, oggetto dell’appello n. 4540/16 R.G. deciso con la sentenza qui impugnata in revocazione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1053/2013 R.G.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.