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Respinto il ricorso del Centro Fisioterapico Tuvixeddu per i tetti di spesa delle ATS


Pubblicato il: 2/13/2024

Nel contenzioso, il Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luisa Giua Marassi e Antonello Rossi; l'Azienda Regionale della Salute (ARES) è assistita dall'avvocato Carlo Diana.

Con sentenza n. 278 del 22 aprile 2022 il Tar di Cagliari ha accolto il ricorso del Centro Fisioterapico Tuvixeddu sulla determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 rilevando che “ATS dovrà procedere alla rideterminazione del tetto di spesa del ricorrente sulla base di una valutazione ponderata di tutti i criteri di attribuzione delle risorse previsti dalla Deliberazione G.R. n. 13/12 del 9 aprile 2021 (e non sulla base del solo requisito del fatturato relativo all’anno 2020)”.

Con successivo ricorso, lo stesso Centro ha lamentato che le interlocuzioni intercorse al fine di addivenire, in vista dell’adozione delle future determinazioni da parte dell’Azienda sanitaria, ad una soluzione condivisa sull’interpretazione della citata decisione del Tar, non avevano condotto ad un esito positivo e pertanto ha chiesto al Tribunale l’esecuzione del giudicato, mediante chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a..

Con sentenza n. 693 del 26 ottobre 2022 il Tar di Cagliari chiariva che “le incertezze interpretative delle parti e, in particolare, dell’Azienda sanitaria nella riedizione del potere, possono dunque agevolmente superarsi considerando che “la valutazione ponderata di tutti i criteri di attribuzione delle risorse previsti dalla Deliberazione G.R. n. 13/12 del 9 aprile 2021” disposta dalla sentenza inottemperata impone di considerare “anche” il criterio del fatturato 2020 ma, evidentemente, attribuendogli un “peso” che non può condurre ad un risultato economico sostanzialmente equivalente a quello sanzionato con l’annullamento disposto con la sentenza n. 278/2022 allorché era stato considerato in via esclusiva”.

Ciò premesso, il Centro ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando, in particolare, che a seguito delle pronunce del Tar, ARES era addivenuta all’adozione di un tetto di spesa maggiorato di soli euro 6.708,21 rispetto a quello precedentemente assegnato con gli atti annullati.

Il Tar con la sentenza appellata (n. 403 del 2023) ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha infatti rilevato che i parametri di definizione del tetto erano stati rispettati soprattutto con riferimento ad un contesto generale di riduzione della spesa sanitaria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 6744 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.