Respinto l'appello di Agsm per la riconversione di aree industriali dismesse in centri di produzione di idrogeno
Pubblicato il: 2/13/2024
Nella vertenza, Agsm Aim Power S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Biondaro; la Regione Veneto è assistita dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti; Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è difesa dagli avvocati Bruno Barel e Diego Signor.
Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante esponeva che la Regione Veneto, in risposta ad apposito Avviso del 15 dicembre 2021 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica - oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - manifestava l’interesse ad avviare, nel proprio territorio, una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse al fine di creare centri di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabile.
Si tratta di progetti da finanziare nell’ambito della missione n. 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente n. 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento n. 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione ai quali la Regione Veneto otteneva l’assegnazione dal Ministero di una somma di € 20.000.000,00, quale quota parte del complessivo ammontare stanziato per l’attuazione, in sede nazionale, dell’investimento n. 3.1.
Entro la scadenza prefissata pervenivano quattro domande da parte di altrettanti operatori del settore, dei quali però soltanto la società Sapio s.r.l. superava il primo stadio dell’istruttoria.
La società odierna appellante non veniva ammessa al prosieguo della valutazione, per il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, lett. g), e dall’art. 6, comma 1, lett. a), dell’Avviso pubblico.
Il ricorso di primo grado avverso siffatta determinazione è stato affidato a due mezzi di gravame. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 5970 del 2023, di cui in epigrafe, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del grado.