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Respinto il ricorso di Allstar in materia di gestione di sale da gioco legale e videolottery


Pubblicato il: 2/14/2024

Nel contenzioso, Allstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia; la Provincia di Trento è assistita dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini; il Comune di Trento è difeso dall'avvocato Angela Colpi.

La ricorrente appellante -impresa attiva nel settore del gioco lecito, in particolare degli apparecchi da intrattenimento tipo “videolottery”, noti anche come VLT, autorizzati ai sensi dell’art. 110 del T.U. 18 giugno 1931 n.773, gestisce in Comune di Trento sei sale gioco ove sono installati apparecchi di questo tipo.

Ciò posto, la Provincia autonoma di Trento ha approvato la l.p. 22 luglio 2015 n.13, recante “interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, la quale, come afferma l’art. 1 comma 1, che ne individua le finalità, “limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito”.

Di questa legge, interessa in particolare, l’art. 5, che “per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco” vieta di collocare gli apparecchi da gioco di cui si è detto “a una distanza inferiore a trecento metri” da tutta una serie di luoghi sensibili, puntualmente elencati, ritenuti in via presuntiva luogo di ritrovo di categorie di persone più fragili e maggiormente suscettibili di divenire dipendenti dal gioco, come ad esempio gli istituti scolastici e i circoli per anziani.

Di conseguenza, il Comune di Trento, con la deliberazione del Consiglio 8 marzo 2017 n.32, ha concretamente individuato i luoghi sensibili presenti nel proprio territorio.

L’impresa ricorrente appellante, approssimandosi la scadenza del 12 agosto 2022 di cui si è detto, ha chiesto al Comune con un’istanza 3 agosto 2022 di renderle noto se le proprie sale giochi, e in particolare quella per cui è causa, rientrassero in quelle tenute a rimuovere gli apparecchi in questione. Il Comune, preso atto che tre degli apparecchi installati nella sala di viale Verona in questione erano ancora presenti sul posto e funzionanti, nonostante il termine per rimuoverli fosse decorso, ne ha ordinato la rimozione immediata.

Con sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’impresa e dal procuratore di essa contro questo provvedimento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.3765/2023), lo respinge