Inammissibile il ricorso di AGCom contro Telecom Italia per il mancato rispetto degli obiettivi qualitativi sulle tempistiche di riparazione dei malfunzionamenti
Pubblicato il: 2/14/2024
Nella vertenza, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria.
Telecom Italia S.p.A. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza-ingiunzione n. 28/11/CONS adottata il 20 gennaio 2011 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di importo pari a € 174.000,00, per «la violazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 con riferimento al mancato rispetto nell’anno 2009 degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti» e, con motivi aggiunti, la delibera n. 21/12/CONS del 19 gennaio 2012 recante «Misure specifiche ai sensi dell’art. 61, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società» adottata sul ritenuto presupposto del perdurante inadempimento ai prefissati obiettivi di qualità.
Il Tar, con sentenza n. 8211 del 20 luglio 2020, rigettava il ricorso principale ritenendo: legittimo il diniego opposto all’istanza di presentazione di impegni da parte di Telecom; fondate le contestazioni mosse dall’Autorità e congruo l’importo della sanzione.
In accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata da Telecom, dichiarava, invece, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti sul rilievo «della natura prettamente limitata nel tempo e transitoria delle misure specifiche a suo tempo adottate nei confronti della stessa».
La decisione di primo grado veniva impugnata con ricorso iscritto al n. 7718/2020 che la Sezione, preso atto della mancata contestazione dell’improcedibilità dichiarata in primo grado, accoglieva con sentenza n. 3034 del 21 aprile 2022.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Telecom Italia S.p.A., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 8.000, 00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.