Accolto il ricorso di AVEPA in materia di mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili
Pubblicato il: 2/14/2024
Nella vertenza, AVEPA - Azienda Veneta per i Pagamenti è affiancata dagli avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti; la Società Agricola Maso Fumas e la Società Agricola Giau sono difese dall'avvocato Gianluca Mignacca.
L’AVEPA impugna la sentenza n. 1143/2021 del Tar per il Veneto con quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società semplice agricola Maso Fumas teso ad ottenere l’annullamento del decreto prot. 142551/2017 del 28.7. 2017 - rep 696/2017 - class. V/7 di decadenza parziale domande PSR 2007-2013 Misura 214E3M "Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna e collina)" - Misura 211 "Comuni a ridotta capacità foraggera" e Domanda unica 2012 -2013.
Nel giudizio di primo grado si sono costituite AVEPA e la Regione Veneto, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1143/2021 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso. Avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 1143/2021 ha proposto appello l’AVEPA per i motivi che saranno più avanti analizzati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado. Condanna la società semplice agricola Maso Fumas al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’AVEPA, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.