Respinto il ricorso di Rocchetta S.p.A. per lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale nel Comune di Gualdo Tadino
Pubblicato il: 2/15/2024
Nel contenzioso, Rocchetta S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alfredo Morrone; Regione Umbria è assistita dall'avvocato Anna Rita Gobbo; la Comunanza agraria "Appennino Gualdese" è difesa dall'avvocato Maria Rita Fiorelli.
La società odierna appellante, concessionaria dalla Regione Umbria (con decreto presidenziale del aprile 1976, n. 269) per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale naturale denominata “Rocchetta” sito nel Comune di Gualdo Tadino, nell’omonimo bacino imbrifero, in un’area dell’originaria estensione di 21 ettari, poi ampliata a 208 ettari, agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento regionale di cui alla determinazione del 23 marzo 2018, n. 2916, con cui è stato determinato l’indennizzo dovuto dalla concessionaria per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sul bacino imbrifero, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751).
Con il provvedimento impugnato era confermato il «valore di 20 €/mq attribuito alle aree di “tutela assoluta”» comprese nell’area in concessione (per un totale di € 11.021,30 annui), in cui sono installate le opere di captazione delle acque minerali, già stabilito con la precedente determinazione in data 12 novembre 2015, n. 8399, sul presupposto della loro equiparazione alle aree edificabili. Su ricorso della concessionaria l’equiparazione delle zone di tutela assolta alle aree edificabili posta da quest’ultimo provvedimento a fondamento della stima di valore era stata giudicata illegittima dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria con sentenza del 12 gennaio 2018, n. 49, in ragione della «destinazione urbanistica agricola» delle prime e l’esistenza su di esse di «vari vincoli di natura ambientale che impediscono qualsiasi tipo di attività e/o sfruttamento economico».
Il ricorso conseguente proposto dalla Rocchetta contro quest’ultimo provvedimento è stato quindi respinto in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria con la sentenza in epigrafe.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.