Respinto il ricorso di Buena Onda per l'accesso ai finanziamenti regionali
Pubblicato il: 2/16/2024
Nella vertenza, Buena Onda S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Anzisi, Eugenio D'Esposito e Lucio D'Esposito; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la società Buena Onda s.r.l. impugnava la determina dirigenziale che sanciva la decadenza dai benefici concessi alla partecipazione all’Avviso pubblico ‘Apulia Film Fund 2016’, relativo ad un finanziamento assegnato con D.D. n. 665 del 14.12.2016 dalla Regione Puglia.
Il provvedimento veniva emesso perchè era stata riscontrata la carenza della regolarità contributiva della società, a seguito dell’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato dai preposti Istituti previdenziali.
La Regione Puglia, avendo rilevato tale irregolarità con due DURC negativi (richiesti ad ottobre e novembre 2016), con nota prot. n. 149 del 13.1.2017, comunicava alla ricorrente l’annullamento degli effetti della nota prot. n. 86 del 12.1.2017 (di assegnazione del finanziamento e sottoscrizione del disciplinare) e, successivamente, con A.D. n. 65 del 23.3.2017, notificato con PEC del 27.3.2017, provvedeva a dichiarare la suddetta decadenza.
La domanda presentata da Buena Onda s.r.l. era stata inclusa nell’elenco di quelle ammesse e finanziabili, ma, in data 11.11.2016, l’INPS, con PEC, aveva comunicato all’Amministrazione regionale l’esito della verifica richiesta il 18.10.2016, attestando l’irregolarità contributiva della società a causa dell’omesso versamento di contributi accessori e dell’omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o denunce con dati incongruenti.
Con il ricorso introduttivo, la società lamentava l’illegittimità della decadenza, per violazione delle norme di settore, anche delle circolari interne, in materia di rilascio del DURC.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1551 del 2019, respingeva il ricorso, ravvisando i presupposti per il procedimento di decadenza, essendo stata riscontrata la carenza della regolarità contributiva, come risultava dalla certificazione in atti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.