Respinto il ricorso di ART contro Trenitalia per sanzioni relative ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Pubblicato il: 2/17/2024
Nel contenzioso, Trenitalia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Mario Esposito.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Piemonte Trenitalia S.p.A. invocava l’annullamento: a) della delibera n. 61/2021 del 6.5.2021 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante “Procedimento avviato con delibera n. 19/2021 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”; b) della delibera n. 19/2021 dell'11 febbraio 2021, notificata con nota prot. ART n. 1981/2021, di pari data, con la quale era stato avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014, per l'eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, valutando che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti non avesse fatto corretta applicazione della disciplina contenuta dell’art.13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ne lamenta l’erroneità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.