Accolto il ricorso del MISE contro Editrice 21 per l'assegnazione di una frequenza di trasmissione
Pubblicato il: 2/17/2024
Nel contenzioso, Editrice 21 S.r.l. è affiancata dall'avvocato Salvatore Mileto.
Con l’appello in esame il Ministero dello Sviluppo Economico ha impugnato la sentenza del T.A.R del Lazio, Sezione III, n. 927/2021 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Editrice 21 S.r.l. per l’annullamento: a) del provvedimento del MISE – Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali– Divisione IV, prot. 73354 in data 29 novembre 2018, emanato in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione III, n. 9845/2018; b) del provvedimento dello stesso MISE – DGSCERP – Div. IV, prot. 76665 in data 10 dicembre 2018, recante conferma di quanto già disposto, pur a seguito delle controdeduzioni della ricorrente; c) della nota del MISE – DGPGSR prot. 37515 del 4 giugno 2018.
In particolare, la ricorrente Editrice 21 S.r.l aveva presentato ricorso nel 2018 per l’inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico dell’obbligo di provvedere nel 2010, in sede di switch-off analogico/digitale, ad assegnarle una frequenza effettivamente utilizzabile per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, e non solo per la provincia di Brescia e parte di quella di Bergamo, in luogo della frequenza CH 34 UHF, inutilizzabile in quanto irrimediabilmente interferenziale.
Il detto ricorso veniva accolto con la sentenza 9845/2018 che ordinava al Ministero di riscontrare motivatamente la richiesta della ricorrente, in ordine all’assegnazione del diritto d’uso di un canale libero da interferenze e sull’area di servizio comprendente le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.
I provvedimenti conseguenti a tale obbligo venivano impugnati con il ricorso deciso dalla sentenza appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado. Condanna l’appellata Editrice 21srl al rimborso delle spese di lite al Ministero dello Sviluppo Economico, liquidate per il doppio grado in € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori come per legge.