Rigettato il ricorso di Apogeo S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate per maggiorazione di imposte IVA, IRES e IRAP
Pubblicato il: 2/7/2024
Nella vertenza, Apogeo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni, Pasquale Russo e Francesco Padovani.
Con avviso di accertamento n. RCB030703095/2009 l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma recuperava a tassazione nei confronti della Apogeo SRL le maggiori imposte Ires, Iva e Irap per l'anno 2003, conseguenti al disconoscimento delle fatture passive emesse dalla società Time Service S.r.l.
Secondo la ricostruzione dell’Agenzia, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di San Giuseppe Vesuviano era emerso che la società Time Service faceva parte di un unico gruppo societario (facente capo alla signora Stefania Tucci) costituito al solo scopo di attuare un progetto fraudolento, teso a sottrarre materia imponibile mediante l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. Il sistema era congegnato di modo che le operazioni trovassero giustificazione nei movimenti bancari: le ampie disponibilità finanziarie del gruppo Tucci detenute su conti esteri venivano fatte entrare in Italia per giustificare il flusso di denaro tra i soggetti coinvolti nelle operazioni inesistenti, e quindi giungevano sul conto corrente della Time Service SRL, che tratteneva l'importo corrispondente alla provvigione per la fattura falsa e ritrasferiva verso l'estero (sul conto delle società estere del Gruppo Tucci) la somma rimanente.
Il ricorso proposto dalla Apogeo S.r.l., che lamentava vizi formali e sostanziali dell’avviso accertato, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Su appello dell’Amministrazione, la CTR del Lazio con sentenza n. 6553/2014 depositata il 04/11/2014, riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità dell’atto impugnato.
Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con quattro motivi e resiste l’Amministrazione con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.