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La Cassazione rigetta il ricorso di Dalmata S.p.A. contro AE


Pubblicato il: 2/9/2024

Nel contenzioso, Dalmata S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Trivoli e Marco Pasquali.

La Dalmata S.p.A. esponeva dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 nella quale evidenziava IRPEG a credito di cui chiedeva il rimborso. L’Agenzia delle entrate emetteva successivamente avviso di accertamento, con il quale, oltre a non riconoscere il rimborso, richiedeva maggiore IRPEG irrogando la relativa sanzione per infedele dichiarazione.

L’atto impositivo recepiva le risultanze di una verifica mirata al controllo della effettività e della spettanza del credito d’imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2003.

La società contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento deducendone l’illegittimità perché emanato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, contestando altresì la pretesa impositiva e insistendo per il riconoscimento del rimborso. La CTP di Parma accoglieva il ricorso rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio. Nell’atto di appello proposto avverso la decisione di primo grado l’Ufficio, dopo aver precisato di limitare la propria pretesa «al disconoscimento del credito d’imposta», concludeva chiedendo alla CTR di accertare la non spettanza in capo alla Dalmata S.p.A. del rimborso IRPEG. La commissione tributaria regionale rigettava nel merito il gravame dell’Ufficio, ritenendo sussistente il credito d’imposta con diritto della società contribuente di ottenere il richiesto rimborso IRPEG.

La Corte rigetta il ricorso.