Rigettato il ricorso di Bonatti S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 2/10/2024
Nella vertenza, Bonatti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Masciocchi e Andrea Bertora.
Con la sentenza n. 1896/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Bonatti S.p.A. contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2009 e 2010 a seguito della mancata fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 5 d.l. n. 78/2009 (c.d. Tremonti ter), disposizione che concedeva la detassazione del reddito d’impresa in misura pari al 50% dell’ammontare degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature.
Affermava la CTR, richiamando la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009, che il comma 3-bis dell’art. 5 d.l. n. 78/2009 «risponde allo scopo di obbligare al mantenimento e all’utilizzo del bene oggetto di agevolazione in strutture produttive situate nel territorio dello Spazio Economico Europeo»; la norma doveva pertanto essere interpretata nel senso che non consente «l’utilizzo del beneficio fiscale per i beni oggetto di acquisto da parte di società che, avendo stabili organizzazioni fuori dalla See, li abbiano lì collocati».
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato con il successivo deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria depositata in data 18/08/2023 la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.