Accolto il ricorso tributario di AE contro Amica S.p.A.
Pubblicato il: 2/12/2024
Nella vertenza, Amica S.p.A. in fallimento è affiancata dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla.
La soc. Amica s.p.a. (già municipalizzata) esercitava attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Foggia ed era oggetto di verifica per gli anni di imposta 2006-2009, sul cui conseguente pvc si contestavano mancata esibizione di scritture contabili, l’incongruenza fra registrazioni e relative fatture, omessa conservazione di documenti di spesa.
Sotto diverso profilo, erano contestati oneri di abbancamento di rilevante importo, sostanziandosi in lavori di sistemazione della frazione di rifiuto solido urbano affidati alla ditta Frisoli S.a.s. nel 2006, allibrati in contro economico e dal 2008, su perizia di stima, come immobilizzazioni materiali per investimenti duraturi nel tempo, dacché la tecnica di abbancamento con muri ad argini rinforzati avrebbe aumentato la vita utile della discarica di Passo Breccioso.
Il mutamento di contabilizzazione consentiva di allocare ciò che era spesa per un appalto di servizi in attività patrimoniali soggette ad ammortamento ed aveva così effetto benefico sul bilancio societario, scongiurando una consistente perdita di esercizio, tale da imporre gli adempimenti di cui all’art. 2446 del codice civile.
Sulla scorta del pvc, l’Ufficio disconosceva detta contabilizzazione e ricostruiva il maggior reddito della società, anche in relazione ad un contributo del Comune di Foggia, socio unico di Amica s.p.a., allibrato come contributo in conto capitale, invece che come altro provento.
Ricorre per cassazione l’Ufficio, spiegando sei motivi, cui replica la parte contribuente con controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale, cui risponde con tempestivo controricorso il pubblico patrono.
La Cassazione accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia – Foggia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.