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Inammissibile il ricorso di Agenzia delle Entrate contro Terex Italia S.r.l.


Pubblicato il: 2/13/2024

Nella vertenza, Terex Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nicola Caso, Giuseppe Marini, Luisa Marrazzo e Gianmarco Tardella.

La TEREX ITALIA S.r.l. Società italiana che svolge l'attività di produzione e commercializzazione di autogrù fuoristrada e di commercializzazione di autogrù usate, è (per quanto riguarda il periodo d’imposta 2007, che qui rileva): posseduta al 100% dalla Terex European Holding B.V. (c.d. controllante diretta), con sede in Olanda, che esercita l'attività di direzione e coordinamento (in qualità di socio unico); inserita in un Gruppo multinazionale che fa capo alla c.d. controllante indiretta statunitense Terex Corporation - USA, detentrice del marchio TEREX; titolare della partecipazione totalitaria (100%) in due società italiane e, cioè, la Gru Comedil S.r.l. e la Terexlift S.r.l.; aderente, per il periodo d'imposta 2007 , al consolidato fiscale nazionale (in qualità di consolidante), ai sensi degli artt. 117 e ss. del T.U.I.R..

In data 22 dicembre 2004, la capogruppo statunitense Terex Corporation USA (in qualità di cedente del diritto di usufrutto del marchio) e la controllata italiana Terex Italia S.r.l. (in qualità di cessionaria del diritto di usufrutto del marchio) hanno stipulato un contratto, denominato di cessione del diritto di usufrutto del marchio “TEREX”.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Terex Italia S.r.l. un avviso di accertamento con il quale è stata rettificata - ai fini IRAP - la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007, recuperando a tassazione un maggior valore della produzione, corrispondente alla quota di ammortamento del diritto di usufrutto del marchio riferita all'anno d'imposta 2007, e pertanto accertando una maggiore imposta ed irrogando la "sanzione amministrativa unica pari a Euro 139.273,13", ma precisando che “tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, per un totale di Euro 139.273, 13, la sanzione relativa all'anno 2007 è pari a Euro 0,00" .

Proposto dalla contribuente ricorso avverso l’avviso in questione, la Commissione tributaria provinciale di Bologna lo ha accolto, annullando l'atto impositivo. L’appello dell’Agenzia è stato rigettato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 2511/9/2017, depositata il 18 settembre 2017 (come risulta dall’epigrafe della copia autentica del provvedimento in atti), e non il 30 ottobre 2017, come si legge nella rubrica del ricorso erariale.

Per la cassazione della decisione della CTR propone ricorso, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate. La contribuente si difende con controricorso, supportato da memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso erariale, in ragione della sua tardiva introduzione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.