Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sul contenzioso amministrativo tra Impresa Agricola Franchi Pasqualino e AGEA


Pubblicato il: 2/17/2024

Nella vertenza, Impresa Agricola Franchi Pasqualino è assistita dall'avvocato Gianluca Mignacca.

Considerato che: i) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’impresa agricola Franchi ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura aveva sospeso ex art. 33 del D.Lgs. n. 228 del 2001 ogni determinazione in merito ai pagamenti dei contributi unionali richiesti dall’impresa in relazione all’attività agricola svolta su alcuni terreni siti nel Comune di Lucoli (AQ), la cui disponibilità era stata ottenuta mediante la partecipazione all’associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Lucoli per la concessione di aree demaniali a fini di pascolo; ii) con il successivo ricorso per motivi aggiunti l’impresa agricola ha impugnato il provvedimento prot. 71133 del 3.10.2022, con il quale l’Agea aveva accertato la sussistenza di un debito della complessiva somma di euro 102.398,64 per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica, campagne 2020 e 2021 e per la Misura 13 del PSR Abruzzo, campagna 2021

Considerato che il provvedimento n. 71133 del 3.10.2022 aveva ritenuto “venuto meno l’idoneo titolo di conduzione” delle superfici dichiarate nelle domande in quanto: i) l’impresa agricola aveva ottenuto la disponibilità dei terreni per la stagione pascoliva 2021-2022 in quanto aderente all’associazione temporanea di imprese aggiudicataria del Lotto 5 (contratto prot. n. 2602 del 13/5/2021) e del Lotto 6 (contratto prot. n. 2602 del 13/5/2021) messi a gara dal Comune di Lucoli; ii) la mandataria dell’ATI era stata attinta da un’informativa antimafia, e, pertanto, i contratti stipulati dovevano intendersi risolti di diritto; iii) l’effetto risolutorio non avrebbe potuto ritenersi precluso dalla determinazione n. 97 del 14.5.2022 con cui il Comune di Lucoli aveva ritenuto di proseguire il rapporto a fronte della sostituzione nell’ATI della mandataria, stante la ritenuta inapplicabilità dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. 50 del 2016 alle concessioni e l’assenza di un interesse pubblico alla continuazione del rapporto; iv) anche per la stagione pascoliva 2020-2021, l’impresa agricola aveva ottenuto la disponibilità dei terrenti per aver aderito all’ATI aggiudicataria del Lotto 1 (contratto prot. n. 3456 del 9.7.2020), messo a gara dal medesimo Comune, il cui rapporto avrebbe dovuto ritenersi parimenti risolto di diritto in ragione dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Pescara il 10.3.2022 nei confronti della capofila.

L’impresa agricola ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado e ha, altresì, chiesto a questo Consiglio di adottare un’adeguata misura cautelare.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): i) respinge il ricorso in appello; ii) dichiara inammissibile l’istanza cautelare; iii) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.