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Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di accreditamento e riconoscimento delle attività delle Università Telematiche contro il Ministero dell'Università e della Ricerca


Pubblicato il: 2/19/2024

Nel contenzioso, Università Telematica E-Campus è affiancato dagli avvocati Paolo Clarizia, Ciro Alessio Mauro e Giorgio Vercillo; Università Telematica Leonardo Da Vinci, Università Giustino Fortunato e Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l. sono assistite dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano; Università Telematica Internazionale Uninettuno è difesa dagli avvocati Guido Corso e Giovanni Pesce; Università degli Studi Guglielmo Marconi è rappresentata dall'avvocato Aristide Police.

Gli appellanti hanno impugnato, con distinti ricorsi decisi singolarmente, gli atti e decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca aventi per oggetto «decreto autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», nella parte in cui definisce i nuovi requisiti di docenza dei corsi a distanza ai fini dell’accreditamento – iniziale e periodico – dei medesimi corsi e delle sedi, nonché il relativo regime giuridico nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti o non ritualmente partecipati.

Si evince dagli atti di causa e risulta ampiamente richiamato nella sentenza impugnata che quest’ultimo aveva previsto, per le sole Università telematiche, un moltiplicatore per il calcolo della numerosità massima di studenti, da considerare ai fini del computo del numero minimo di docenti necessario per il rispetto dei requisiti di idoneità dell’offerta di docenza.

In caso di superamento delle numerosità massime indicate nell’allegato D del medesimo decreto, il numero di docenti di riferimento, comprendente anche i docenti a contratto e quello delle figure specialistiche aggiuntive, sarebbe stato incrementato in misura proporzionale al superamento delle soglie secondo un’apposita formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento.

Il nuovo decreto ministeriale impugnato, che ha sostituito al termine del triennio la disciplina introdotta nel 2019, ha eliminato il suddetto moltiplicatore e previsto, al contempo, un proporzionale aumento del numero dei docenti a tempo indeterminato per il caso di superamento della numerosità massima degli studenti.

Il TAR ha respinto i ricorsi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, li respinge e, per l'effetto, conferma le sentenze di primo grado.