Accolto l'appello di AGCM contro Friends & Partners in materia di abuso di posizione dominante
Pubblicato il: 2/19/2024
Nella vertenza, la società Friends & Partners S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maurizio Bernardi, Fabio Cintioli, Andrea Pietrolucci e Marco Petitto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appellato la sentenza n. 3352/2022, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha accolto il ricorso proposto da Friends & Partners avverso il provvedimento prot. n. 0028241, con il quale l’Autorità aveva deliberato: i) di rigettare l’istanza di audizione presentata da Friends & Partners S.p.a. in data 9.3.2020, ii) di irrogare alla Società la sanzione di euro 51.646,00, per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla disponibilità di informazioni e di documenti richiesti a tale impresa nell’ambito del procedimento A523.
Quest’ultimo procedimento aveva avuto a oggetto possibili abusi di posizione dominante del gruppo Eventim-TicketOne, e si era concluso con il provvedimento n. 28495 del 22.12.2020, poi annullato dal T.A.R. con sentenza n. 3334/2022, confermata dalla Sezione con sentenza n. 9035/2022.
Il T.A.R. ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione della disposizione di cui all’art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, ritenendo il procedimento tempestivamente avviato e concluso. Il Giudice di primo grado ha, invece, accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo insussistenti l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo dell’illecito. In ragione dell’accoglimento di tali motivi (e del consequenziale annullamento del provvedimento impugnato) il T.A.R. ha assorbito la disamina del quarto motivo, articolato in via di subordine.
L’Autorità ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando due motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando: i) accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e il motivo riproposto da Friends & Partners, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo del giudizio; ii) condanna Friends & Partners a rifondere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.