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Respinto l'appello di Autostazioni di Milano contro il provvedimento sanzionatorio di ART


Pubblicato il: 2/20/2024

Nel contenzioso, Autostazioni di Milano S.r.l. è affiancata dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci.

L’appellante Autostazioni di Milano S.r.l. (AdM) è affidataria della gestione operativa delle aree dell’Autostazione di Milano – Lampugnano.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), a seguito dell’ispezione svoltasi in data 30 ottobre 2019, con la delibera n. 9/2020, ha avviato un procedimento sanzionatorio in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti, sembra emergere la violazione, nella redazione del PIA-AdM, della delibera n. 56/2018.

A conclusione dell’istruttoria, i predetti procedimenti si concludevano con l’irrogazione a carico dell’appellante di due differenti sanzioni. Segnatamente, con riguardo al primo procedimento, con la delibera n. 212 del 17 dicembre 2020, l’ART irrogava la sanzione di €5.000; con riguardo al secondo procedimento, con la delibera n. 200 del 3 dicembre 2020, veniva irrogata la sanzione di €42.900.

La società ha impugnato tali provvedimenti avanti il Tar per il Piemonte, deducendo: - la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della duplicazione delle procedure sanzionatorie avviate, a soli pochi mesi di distanza l’una dall’altra, in quanto aventi ad oggetto le medesime condotte emerse nell’unitaria verifica ispettiva esperita dall’Autorità in data 30 ottobre 2019; - il difetto di istruttoria, in ragione della mancata disamina dei fatti emersi in sede ispettiva, nonché delle difese dalla ricorrente rese nella fase istruttoria e della relativa documentazione; - in subordine, la violazione del principio di proporzionalità con riguardo alle sanzioni irrogate.

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto integralmente il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità appellata, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge se dovuti.