CICT vince il contenzioso in CdS relativo ai fenomeni di degrado delle banchine portuali di Cagliari
Pubblicato il: 2/21/2024
Nel contenzioso, CICT - Porto Industriale di Cagliari S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Bormioli, Giovanni Corbyons e Davide Magnolia.
La CICT Porto Industriale di Cagliari S.p.a. gestisce le attività in banchina strumentali allo svolgimento dell’attività di Transhipment nel Porto Canale di Cagliari in virtù della concessione n. 97/023 ottenuta dall’Autorità Portuale di Cagliari, come da relativa convenzione stipulata il 7 ottobre 1997.
La medesima società riferisce che, a partire dal 2005, aveva riscontrato gravi “fenomeni di degrado” intervenuti a carico delle banchine e dei pontili, con particolare riguardo alle “vie di corsa” delle gru utilizzate per il Transhipment.
Con la nota del 27 maggio 2009 segnalava, dunque, all’Autorità portuale un aggravamento della situazione, con cedimenti che avevano interessato oltre 1000 m. di binari e che ne avevano provocato lo sprofondamento in diversi punti, così costringendo il concessionario a effettuare interventi di ripristino urgente, con costi che sarebbero stati poi quantificati in oltre 600.000 Euro. Con successiva nota del 21 maggio 2010, la stressa società proponeva all’Autorità un intervento per mettere in sicurezza le opere ed eliminare i vizi strutturali delle stesse, con spese a proprio carico ma con conseguente riduzione del canone concessorio da parte dell’Autorità.
Con la nota del 29 giugno 2010, l’Autorità comunicava il preavviso di rigetto di tale richiesta, assumendo che i fenomeni segnalati erano da riferirsi a una “normale usura”. La CICT sosteneva invece come i deterioramenti non potevano considerarsi normali in considerazione della loro gravità anche a breve distanza di tempo dalla realizzazione delle opere.
Con la nota del 27 luglio 2011, sulla base di una relazione sullo stato delle opere redatta dalla Società Tecnica Prove s.r.l., l’Autorità respingeva la richiesta della CICT, evidenziando che i deterioramenti erano dovuti a normale usura e che l’art. 9 della Convenzione concessoria allocava in capo al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, la CICT impugnava il suddetto provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 313/2018, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di primo grado