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Improcedibile per carenza di interesse nel contenzioso tra Derilca e il Comune di Milano


Pubblicato il: 2/21/2024

Nella vertenza, Derilca è affiancata dagli avvocati Antonio Belvedere, Andrea Manzi e Riccardo Marletta; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Maria Lodovica Bognetti.

Premesso che la società Derilca s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. IV, del 27 luglio 2018, n. 1858 che ha respinto il ricorso dalla medesima società proposto per contestare la richiesta del Comune di Milano di applicare le limitazioni di prezzo alla cessione degli alloggi, contenute nell’articolo 8 della convenzione stipulata per l’attuazione al Programma Integrato di Recupero di Via Oxilia 19 – Via Sauli 16, non solo a quelli ricompresi nella s.l.p. oggetto di convenzionamento (mq. 4027), ma anche alle unità immobiliari ottenute mediante recupero dei sottotetti esistenti, a seguito della denuncia di inizio attività in data 12 agosto 2004.

Rilevato che con nota depositata in data 12 dicembre 2023 la predetta società appellante ha rappresentato che, nelle more della definizione del presente giudizio, è venuto meno ogni interesse ad una decisione di merito sicchè sussistono i presupposti per la definizione del presente giudizio mediante sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Rilevato che le spese del grado possono essere interamente compensate, come richiesto concordemente dalle parti (cfr. nota del 12 dicembre 2023 sottoscritta per accettazione dal Comune di Milano in ordine al regolamento delle spese).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese di lite del grado tra le parti.