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Respinto il ricorso di Ekso per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione programmata e a guasto indetto da Acquedotto Pugliese S.p.A.


Pubblicato il: 2/22/2024

Nel contenzioso, Ekso S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone; Acquedotto Pugliese S.p.A. è affiancato dall'avvocato Giuseppe Mormandi; il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Conscoop è assistito dagli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice.

L’Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP) indiceva con lettera d’invito/ disciplinare di gara una procedura aperta, ex artt. 123 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per ‘l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione delle Rete idriche e fognarie, suddiviso in 14 Lotti – Ambiti territoriali’, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo dell’appalto a base di gara di euro 180.713.945,84.

Relativamente al lotto 5, di euro 65.233.025,63 per i lavori di manutenzione, programmata e a guasto, anche in pronto intervento delle reti idriche e fognarie, soggetti a ribasso, risultava aggiudicatario l’operatore RTI Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop (in seguito anche solo Conscoop), mentre la società Ekso s.r.l. (in seguito anche solo Ekso) si classificava seconda in graduatoria.

Ekso s.r.l. inoltrava, tramite il portale acquisti, una istanza di assunzione di provvedimenti in autotutela, per chiedere alla Stazione appaltante che provvedesse a escludere dalla gara l’operatore economico RTI Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop (mandataria) – Società Cooperativa Gravili s.r.l. – DT Costruzioni e Servizi s.r.l. – Antaga Soc. Coop. – La Pulita & Service s.c. a r.l. – Axa s.r.l. (mandanti), aggiudicatario del Lotto n. 5 e, di conseguenza, la dichiarasse aggiudicataria.

La Ekso s.r.l. presentava ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, impugnando gli atti di gara, deducendo, con un’unica censura, la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del disciplinare di gara.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 715/2023, respingeva il ricorso, integrato da motivi aggiunti. Il Collegio riteneva infondata la censura con cui veniva contestato che il requisito previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 4.3. lett. c) punto a) ed indicato da Conscoop non era utilizzabile, in quanto maturato precedentemente, atteso che, al contrario da quanto sostenuto dalla ricorrente, il possesso del suddetto requisito era stato provato da Conscoop mediante la trasmissione dei certificati di pagamento emessi dallo stesso AQP a favore del Consorzio, a fronte dei servizi svolti nel triennio in considerazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.