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Respinto il ricorso di Retelit Digital Services per lo spostamento della linea di comunicazione presso la linea metropolitana M4


Pubblicato il: 2/21/2024

Nella vertenza, Retelit Digital Services S.p.A. è affiancata dall'avvocato Domenico Ielo; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Giovanni Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano.

Oggetto della controversia riguarda la imputazione dei costi relativi allo spostamento di cavi della rete pubblica di comunicazioni posata a Milano e gestita dalla società Retelit Digital Services s.p.a. (già E-Via s.p.a), per evitare interferenze con la realizzazione della costruenda linea metropolitana M4, da parte della società concessionaria SPV Linea M4 S.p.A., inserita dal CIPE (con deliberazione n. 3 del 18.03.2005) nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ex lege 21 dicembre 2001, n. 443.

In particolare, con i provvedimenti impugnati in primo grado il Comune di Milano disponeva che la società, quale titolare di una rete di comunicazione elettronica (TLC) collocata nel sottosuolo comunale, in base alla convenzione del 14.07.2000, richiamante il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 76 del 27 luglio 1998 avente a oggetto tale tipologia di concessioni, provvedesse a proprie spese allo spostamento delle reti nella nuova infrastruttura appositamente realizzata dal Comune, stante le interferenze riscontrate presso alcune stazioni della metropolitana (precisamente: stazione “San Babila”, stazione “De Amicis”, stazione “Sforza Policlinico”, stazione “Sant’Ambrogio”).

In assenza di riscontro da parte della società, l’amministrazione comunale, con ordinanze adottate ai sensi dell’art. 21-ter della l. 7 agosto 1990, n. 241, le ingiungeva il predetto spostamento, pena l’esecuzione in danno.

Con ricorso e motivi aggiunti proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la società impugnava dette ordinanze e le previe diffide.

L’adito Tar, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 196, assorbite le eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione, respingeva l’impugnativa nel merito, ritenendo infondati tutti i motivi di censura avanzati nei confronti dei provvedimenti comunali gravati, e compensava le spese di giudizio.

La società ha appellato la sentenza e, premessa una sintetica esposizione delle questioni oggetto della controversia, ne ha domandato la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.