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Respinto il ricorso di Verizon Italia per lo spostamento della linea di comunicazione presso la linea metropolitana M4


Pubblicato il: 2/20/2024

Nella vertenza, Verizon Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nico Moravia e Marco Giustiniani; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni.

La Verizon Italia s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 12 giugno 2018, n. 1482 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti rispettivamente avverso le determinazioni dirigenziali del Comune di Milano in data 17 marzo 2016 e 6 aprile 2016, il regolamento comunale in materia di tlc, di cui alla deliberazione consiliare n. 76 del 27 luglio 1998, nonché avverso l’ordinanza n. 3 del 30 giugno 2016 che ha ingiunto all’appellante di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, a spostare la rete di tlc.

La controversia attiene al tema delle c.d. interferenze nella realizzazione di un’opera pubblica e alla corretta ripartizione dei costi da questa derivanti; in particolare concerne l’interferenza tra la realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano, rientrante tra le infrastrutture strategiche (con progetto, dunque, approvato dal CIPE) e le reti di comunicazione elettronica che sono presenti lungo il tracciato e che devono essere posizionate altrove; tra queste vi è quella di cui la società appellante è titolare, in forza della licenza del 24 aprile 1998 (realizzata previa concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui alla convenzione del 20 novembre 1998).

Il Comune di Milano ha inteso porre a carico della società appellante l’intero onere economico relativo agli spostamenti della propria rete di tlc, realizzata sulla base della concessione risalente al 1998, che fa rinvio al regolamento comunale di tlc del luglio 1998, il cui art. 5, comma 8, pone le spese sostenute per lo spostamento delle reti presenti nei cavidotti comunali a carico degli operatori (soggetti gestori interferiti).

Con il ricorso in primo grado e con i motivi aggiunti la Verizon Italia s.p.a. ha impugnato gli atti con cui il Comune di Milano le ha addossato il costo dello spostamento della sua rete tlc interferente con la realizzanda linea M4, deducendone la illegittimità.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che la convenzione stipulata il 20 novembre 1998 fa rinvio al regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 76 del 1998, il cui art. 5.7 pone a carico del Comune gli oneri per le modifiche delle infrastrutture municipali mentre l’art. 5.8 a carico degli operatori le spese per le proprie opere in conseguenza delle modifiche.

Con il ricorso in appello la Verizon Italia s.p.a. ha criticato la sentenza, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.